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Vale solo 103 euro l'auto sulla nave

Il “Codice della navigazione” emanato nel 1942 ancora regola i rapporti fra passeggeri e compagnie di navigazione, naturalmente a completo favore di queste ultime, per cui quando si caricano auto e bagagli su una nave italiana per un viaggio o una vacanza bisogna incrociare le dita. Il Codice stabilisce infatti che la compagnia non è responsabile della perdita o delle avarie dei bagagli e dell’auto “se on quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da una causa imputabile al vettore”. Insomma, se la nave affonda bisogna provare che era una carretta o che è stata colpa del capitano.

Ma non dovrebbe esserci l’obbligo di un ‘assicurazione? Questo, comunque, è il meno, poiché l’articolo 423 stabilisce anche un limite al risarcimento, che non può essere superiore a 200.000 lire “ciascuna unità di carico”, qualunque sia l’entità del danno, quindi ora 103 euro. Nessuno si è mai preoccupato di aumentare questa cifra, che è ridicola per la perdita di un’ auto o anche solo per eventuali danni subiti durante le operazioni di carico e di scarico.

In verità l’articolo 423 del Codice della navigazione aggiunge che il passeggero può dichiarare all’atto dell’imbarco il valore delle cose trasportate e in questo caso la compagnia è responsabile per l’intero di eventuali danni, a meno che non provi che il valore dichiarato è esagerato. Ma la Sardinia Ferries, per esempio, non accetta dichiarazioni di valore prima dell’imbarco, infischiandosene del Codice della navigazione.

 

 

 

 


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