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Patente a punti: facciamo chiarezza La
sentenza depositata oggi della Corte Costituzionale (27/2005) dichiarando
illegittimo l’art.126 bis comma 2 del codice della strada, ci porta verso
la legge dopo le modifiche dell'agosto del 20003. Cosa cambia ? Se non c'è l'identificazione del trasgressore resta per il proprietario l'obbligo di fornire entro 30 gg il nome e la patente di chi era alla guida del veicolo. Se ciò non avviene a suo carico scatta solo la sanzione pecuniaria. Patente a punti
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Rosso Stop !? Ci sono
oltre 150mila automobilisti che hanno ricevuto a casa multe da 137 euro
più notifica con una foto che ritraeva la loro auto in prossimità di un
semaforo rosso e con e 6 punti in meno. Ritengo che sussista almeno un secondo motivo per il quale tali sanzioni non siano da ritenersi giustificate: un veicolo che stesse transitando ad un semaforo verde in una situazione a prima vista idonea per completare la manovra in perfetta regolarità è sempre soggetto alla possibilità di venir in modo imprevedibile contrastato da una situazione nuova, quale il blocco od il rallentamento improvvisi del veicolo che precede, e finire così, per aver acquisito un inopinato ritardo di magari pochi secondi, nella posizione irregolare di chi passa con il semaforo giallo o addirittura mentre il rosso sta scattando. Del resto per evitare questo rischio non esiste, ne è attuabile, alcuna linea di condotta preventiva. Se infatti è vero che il comportamento dell'automobilista che va ad occupare l'area di incrocio già intasata è assolutamente censurabile - poiché tale manovra ostacolerà in modo del tutto prevedibile il flusso veicolare di altre provenienze allorché queste avranno il via libera - d'altra parte non è pensabile sostituire nelle grandi città la prassi di procedere agli incroci semaforizzati in colonne continue di mezzi, in particolare imponendo all'automobilista di attendere prima di intraprendere l'attraversamento, oltre alla luce verde, che la manovra sia stata completata dal veicolo che lo precede. Solo in tale maniera si avrebbe la certezza di evitare imprevisti nell'attraversamento degli incroci semaforizzati, perché ogni mezzo si troverebbe a percorrerli in perfetta autonomia, ma adottare tale metodo avrebbe come effetto immediato quello di paralizzare completamente la circolazione veicolare stradale italiana.
Imprevisti nell'attraversamento degli incroci semaforizzati Del resto per evitare questo rischio non esiste, ne è attuabile, alcuna linea di condotta preventiva. Se infatti è vero che il comportamento dell'automobilista che va ad occupare l'area di incrocio già intasata è assolutamente censurabile - poiché tale manovra ostacolerà in modo del tutto prevedibile il flusso veicolare di altre provenienze allorché queste avranno il via libera - d'altra parte non è pensabile sostituire nelle grandi città la prassi di procedere agli incroci semaforizzati in colonne continue di mezzi, in particolare imponendo all'automobilista di attendere prima di intraprendere l'attraversamento, oltre alla luce verde, che la manovra sia stata completata dal veicolo che lo precede. Solo in tale maniera si avrebbe la certezza di evitare imprevisti nell'attraversamento degli incroci semaforizzati, perché ogni mezzo si troverebbe a percorrerli in perfetta autonomia, ma adottare tale metodo avrebbe come effetto immediato quello di paralizzare completamente la circolazione veicolare stradale italiana.
Multe / Multe pazze
Non
più cauzioni per le contestazioni alle multe La cauzione era stata introdotta dalla legge 214/03, in base alla quale "il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione" restituibile solo in caso di accoglimento del ricorso. Le sanzioni delle multe vanno da un minimo ad un massimo che è 4 volte il minimo. Pertanto se l'automobilista, quando riceve il verbale, paga entro 60 giorni deve versare il minimo e così chiude la pratica, ma non può fare più ricorso né al prefetto, né al giudice di pace. Se non paga e decide per il ricorso, può presentarlo al prefetto, che spesso o quasi sempre lo boccia, oppure al giudice di pace: nella prima ipotesi sopporta solo la spesa di una raccomandata, nel secondo caso versava una cauzione che era la metà del massimo della multa, quindi il doppio dell'importo minimo che avrebbe pagato per chiudere. Un
provvedimento che decimava di fatto i ricorsi per il semplice motivo che,
anche in caso di vittoria, la restituzione della somma avveniva in tempi
molto lunghi e l'automobilista preferiva liberarsi subito della
contravvenzione pagando il minimo, cioè la metà della cauzione. Ora si
cambia registro
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